Ecobonus 2025: conviene ancora

Ecobonus 2025: conviene ancora

L’Ecobonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti introdotta dalla Legge di Bilancio del 2007 (legge 296/2006).

Attualmente è disciplinato dall’art. 14 del D.L. 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

Con la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus ha subito – rispetto al regime in vigore fino al 31 dicembre 2024 – una revisione della percentuale di detrazione prevista.

La Legge di Bilancio  prevede per il 2025 per l’Ecobonus, relativamente agli interventi di efficientamento energetico agevolati, una detrazione del 50% per le prime case e del 36% per le altre da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Le aliquote si abbasseranno ulteriormente nel biennio 2026/2027: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali, 30% per gli interventi realizzati sugli altri immobili.

La detrazione del 50%, inolte, è prevista solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La massima agevolazione, in tutti i casi, è riservata alla prima casa, ovvero quella indicata come residenza anagrafica e posseduta a titolo di proprietà o di un altro diritto reale di godimento.

Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, anche quelli che, fino al 2024, consentivano una detrazione più elevata, quali, ad esempio:

  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Gli interventi che beneficiano dell’Ecobonus 2025

L’agevolazione riguarda gli interventi che comportano una riduzione del consumo energetico per il riscaldamento, grazie al miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio.

Si tratta, quindi, di coibentazione di tetto e pareti esterne, nuovi pavimenti, sostituzione delle finestre, installazione di pannelli solari, e riqualificazione degli impianti di riscaldamento.

In dettaglio gli interventi compresi nell’Ecobonus sono:

  • acquisto e posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
    Secondo i requisiti tecnici indicati sul sito dell’ENEA , le schermature devono essere:

    • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
    • a protezione di una superficie vetrata;
    • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
    • schermature mobili;
    • schermature tecniche.
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
    Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche:

    • la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, con contabilizzazione del calore;
    • gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa, invece, la trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato a individuale o autonomo.
  • Rientra, inoltre, tra gli interventi agevolati l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore sul singolo radiatore  effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti. Se non viene sostituita la caldaia, per questi interventi si può comunque usufruire delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio.
    Sono comprese tra le spese detraibili, infine, quelle:
  • relative alle prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi agevolati o per la certificazione energetica;
  • sostenute per le opere edilizie utili alla realizzazione dell’intervento
  • acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • interventi sugli involucri di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti tetti e pavimenti, pareti esterne, finestre comprensive di oscuranti, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K (watt per metro quadrato, Kelvin) definiti dal D.M. 11/03/2008
  • interventi di riqualificazione energetica globale ovvero qualsiasi intervento diretto a ridurre il fabbisogno di energia in modo da conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a valori definiti
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, purché gli interventi apportino un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che consentano il raggiungimento di particolari indici di prestazione energetica.
    In particolare, la detrazione spetta se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio.

Restano, quindi, ampi margini per operare nel senso di una riqualificazione energetica degli edifici, con opere che possono comunque farci consentire risparmi energetici importanti e, al tempo stesso, un congruo risparmio fiscale.